Art. 84

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 8 mar 2021
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso dell’ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati corrispondano ai dati del repertorio comune dell’ICS2 e siano tenuti aggiornati rispetto a tali dati: a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell’ICS2; b) i dati comunicati dal repertorio comune dell’ICS2 al sistema nazionale di entrata.
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Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici (Art. 84 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo