Art. 84
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
In vigore dal 8 mar 2021
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso dell’ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati corrispondano ai dati del repertorio comune dell’ICS2 e siano tenuti aggiornati rispetto a tali dati:
a)
i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell’ICS2;
b)
i dati comunicati dal repertorio comune dell’ICS2 al sistema nazionale di entrata.
Storico versioni
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