Art. 26

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale

In vigore dal 8 mar 2021
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale a fini di consultazione dell’autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale (Art. 26 Regolamento (UE) 2021/414) — Testo vigente | Portale Normativo