Art. 1

Formati della segnalazione a fini di vigilanza

In vigore dal 4 mar 2021
Formati della segnalazione a fini di vigilanza I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri: a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali; b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali; c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali; d) i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se: i) sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento; ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi; iii) le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.
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