Art. 2
Valuta di segnalazione
In vigore dal 4 mar 2021
Valuta di segnalazione
1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall’autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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