Art. 1
Formati della segnalazione a fini di vigilanza
In vigore dal 4 mar 2021
Formati della segnalazione a fini di vigilanza
I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:
a)
i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
b)
i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
c)
i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
d)
i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
i)
sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento;
ii)
la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii)
le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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