Art. 2
Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo
In vigore dal 1 mar 2021
Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo
1. Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un’operazione conformemente all’, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano le operazioni con un solo fattore di rischio significativo applicando quanto segue:
a)
se i flussi di cassa dell’operazione dipendono esclusivamente da un fattore di rischio che rientra in una delle categorie di rischio di cui all’articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti individuano tale fattore di rischio come l’unico fattore di rischio significativo di tale operazione;
b)
se i flussi di cassa dell’operazione dipendono da più di un fattore di rischio e se gli enti hanno individuato un solo fattore di rischio di tale operazione come significativo conformemente al metodo di cui l’, paragrafo 3, o al metodo di cui all’, paragrafo 4, gli enti individuano tale fattore di rischio come l’unico fattore di rischio significativo di tale operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, per i contratti swaps su tassi di interesse in più valute di cui all’allegato II, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono individuare il fattore di rischio di cambio come l’unico fattore di rischio significativo dell’operazione.
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