Art. 1
Metodo per individuare i fattori di rischio di un’operazione in derivati
In vigore dal 1 mar 2021
Metodo per individuare i fattori di rischio di un’operazione in derivati
1. Al fine di individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo e le operazioni con più di un fattore di rischio significativo, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano tutti i fattori di rischio dell’operazione determinando i fattori di rischio dai quali dipendono i flussi di cassa di tale operazione, tenendo conto almeno dei fattori di rischio di cui agli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio individuati dagli enti sono i fattori di rischio dell’operazione.
2. Gli enti non considerano come fattori di rischio di un’operazione quelli del rischio di tasso di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell’operazione.
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