Art. 4

Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In vigore dal 16 feb 2021
Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’, paragrafo 1, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. 2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all’interno del territorio doganale dell’Unione: a) il luogo di destinazione; b) il punto di immissione in libera pratica nell’Unione; c) i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita. 3.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:630:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo