Art. 3
Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
In vigore dal 16 feb 2021
Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. I prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed elencati nell’allegato sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che soddisfino tutte le seguenti prescrizioni:
a)
sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
b)
tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono stati sottoposti a un trattamento a norma dell’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
c)
sono identificati come destinati al consumo umano; e
d)
sono imballati o sigillati in maniera sicura.
2. Al momento dell’immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1 sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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