Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 feb 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 2. «prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.
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