Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 feb 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«prodotto composto»: prodotto composto come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
2.
«prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:630:oj#art-2