Art. 11

Metodi per la raccolta dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici

In vigore dal 29 gen 2021
Metodi per la raccolta dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici 1.   Ai fini della raccolta di dati nazionali sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici, di cui agli , gli Stati membri tengono conto, a seconda dei casi, dei seguenti fornitori di dati: titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, grossisti, rivenditori al dettaglio, mangimifici, farmacie o veterinari. 2.   Gli Stati membri utilizzano, per quanto possibile, i dati sul volume delle vendite forniti dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio alla banca dati dei medicinali dell’Unione come fonte principale di dati per il volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici registrati dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio. Essi correggono tali dati in termini di movimenti transfrontalieri di medicinali nell’ambito del commercio parallelo e li completano con quelli di altri fornitori di dati, se del caso. Essi garantiscono che il formato di tali dati sia in linea con i requisiti di cui ai protocolli e ai modelli resi disponibili dall’Agenzia per la segnalazione dei dati.
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Metodi per la raccolta dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/578) — Testo vigente | Portale Normativo