Art. 3

Notifiche

In vigore dal 29 gen 2021
Notifiche 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte. 2.   Tali notifiche contengono le seguenti informazioni: (a) il nome e i recapiti dell'autorità competente; (b) l'identità dell'esportatore; (c) il paese di destinazione; (d) il destinatario finale; (e) l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione; (f) il codice delle merci; (g) la quantità espressa in numero di dosi di vaccino; (h) le unità e una descrizione delle merci; (i) informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro. La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu. 3.   La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:111:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo