Art. 3
Notifiche
In vigore dal 29 gen 2021
Notifiche
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.
2. Tali notifiche contengono le seguenti informazioni:
(a)
il nome e i recapiti dell'autorità competente;
(b)
l'identità dell'esportatore;
(c)
il paese di destinazione;
(d)
il destinatario finale;
(e)
l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
(f)
il codice delle merci;
(g)
la quantità espressa in numero di dosi di vaccino;
(h)
le unità e una descrizione delle merci;
(i)
informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro.
La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu.
3. La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:111:oj#art-3