Art. 2

Procedura

In vigore dal 29 gen 2021
Procedura 1.   La richiesta di autorizzazione di esportazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono fabbricati i prodotti oggetto del presente regolamento e contiene le informazioni di cui all'allegato I e i codici addizionali TARIC applicabili di cui all'allegato II. Essa contiene inoltre informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro come pure informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite in Irlanda del Nord dall'entrata in vigore del regolamento. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di due giorni lavorativi. 3.   Gli Stati membri notificano immediatamente le richieste alla Commissione al seguente indirizzo di posta elettronica: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu. 4.   L'autorità competente notifica il progetto di decisione alla Commissione europea allo stesso indirizzo di posta elettronica. 5.   Nel caso in cui non sia d'accordo con il progetto di decisione dello Stato membro, la Commissione formula un parere motivato indirizzato all'autorità competente entro un giorno dal ricevimento della notifica del progetto di decisione dello Stato membro. La Commissione valuta l'impatto delle esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione sull'esecuzione dei pertinenti APA con l'Unione. Lo Stato membro decide in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione. 6.   I produttori di vaccini che hanno concluso gli APA trasmettono per via elettronica alla Commissione (al seguente indirizzo: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) e alle autorità competenti dello Stato membro i dati pertinenti relativi alle loro esportazioni negli ultimi tre mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento unitamente alla prima richiesta di autorizzazione. Tali informazioni comprendono il volume delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19, la destinazione finale e i destinatari finali come pure una descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle richieste di autorizzazione di esportazione. 8.   Le autorità competenti degli Stati membri possono verificare le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 6 nei locali del richiedente, anche dopo l'autorizzazione stessa.
Storico versioni

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