Art. 1

Autorizzazione di esportazione

In vigore dal 29 gen 2021
Autorizzazione di esportazione 1.   L'esportazione delle seguenti merci unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato I: vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio. Sono comprese anche le sostanze attive incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti oggetto del presente regolamento sono fabbricati ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica. 2.   L'autorizzazione di esportazione è presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci. 3.   Senza la presentazione di un'autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione di tali merci è vietata. 4.   L'autorità competente rilascia un'autorizzazione di esportazione solo se il volume delle esportazioni non è tale da costituire una minaccia per l'esecuzione degli APA dell'Unione conclusi con i produttori di vaccini. 5.   Sulla base del principio di solidarietà, le seguenti esportazioni non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2: — le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo (4), il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina (5)*, la Siria, la Tunisia, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, Israele, la Moldova e l'Ucraina; — le esportazioni verso i paesi a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC (6) — le esportazioni di merci acquistate e/o consegnate tramite il COVAX, l'UNICEF e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX; — le esportazioni di merci acquistate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli APA conclusi dall'UE e donate o rivendute a un paese terzo; — le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza; — le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS. Per tali esportazioni, la dichiarazione fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove i prodotti di cui al presente regolamento devono essere trasportati utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. (7)
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