Art. 9

Programma di lavoro

In vigore dal 25 gen 2021
Programma di lavoro 1.   Il programma è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro pluriennale è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 riflette il piano di disattivazione, che funge da punto di riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma. 3.   Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 specifica lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l’utilizzo dei fondi e definisce i dettagli per la diffusione delle conoscenze.
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