Art. 10

Relazioni e sorveglianza

In vigore dal 25 gen 2021
Relazioni e sorveglianza 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire degli obiettivi di cui all’ figurano nell’allegato II. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma. 3.   Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati sulla base dell’attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d’appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
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