Art. 11

Valutazione

In vigore dal 25 gen 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale. 2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di cui all’, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare il programma di lavoro pluriennale di cui all’. 3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all’, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Valutazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/101) — Testo vigente | Portale Normativo