Art. 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa durante il periodo transitorio

In vigore dal 23 dic 2020
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa durante il periodo transitorio Fatti salvi l’, paragrafo 2, del presente regolamento, l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo delle dotazioni 2021 e 2022 per i programmi sostenuti dal FEASR prorogati a norma dell’ del presente regolamento, a condizione che: a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per gli anni coperti dal periodo transitorio; b) il tasso di partecipazione del FEASR per la misura corrispondente a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia applicabile a norma dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1310/2013 e dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 807/2014; c) il sistema di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate; e d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente articolo siano effettuati entro il periodo di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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