Art. 2

Continuazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR

In vigore dal 23 dic 2020
Continuazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR 1.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e prorogati conformemente all’ del presente regolamento. 2.   Per i programmi prorogati conformemente all’ del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all’artico 50, paragrafo 1, all’articolo 51, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, all’articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di due anni. 3.   Per i programmi prorogati conformemente all’ del presente regolamento, gli Stati membri modificano i propri target finali fissati nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di stabilire target finali per il 2025. Per tali programmi, i riferimenti ai target finali per il 2023 di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dell’, paragrafo 3, dell’articolo 67, dell’articolo 75, paragrafo 5, o dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono intesi come riferimenti a target finali per il 2025. 4.   La data finale entro la quale la Commissione prepara un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR, di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è il 31 dicembre 2027.
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