Art. 1
Proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
In vigore dal 23 dic 2020
Proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
1. Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
2. La proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica garantisce che almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR sia riservata alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:2220:oj#art-1