Art. 6
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
In vigore dal 17 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;
(2)
l’ è così modificato:
a)
il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15.
«armadio d’angolo/curvo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;
b)
è aggiunto il punto 25 seguente:
«25.
«armadio rotondo»: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;
c)
è aggiunto il punto 26 seguente:
«26.
«armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;
(3)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(4)
all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;
(5)
gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:340:oj#art-6