Art. 3
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
In vigore dal 17 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:
(1)
all’, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«(3)
«prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;
(2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
b)
al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell’, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.»;
c)
è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell’etichetta riscalata dal 1o settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1o luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1o settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»;
(3)
all’, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»;
(4)
l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato:
«Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;
(5)
gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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