Art. 4
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
In vigore dal 17 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:
(1)
all’, il punto 31 è sostituito dal seguente:
«(31)
«apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;
(2)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;
(3)
all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»;
(4)
gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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