Art. 91

Modifica della direttiva 2007/36/CE

In vigore dal 16 dic 2020
Modifica della direttiva 2007/36/CE La direttiva 2007/36/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). (*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (**)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).»;" 2) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 2021/23, l’assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, convocare un’assemblea generale o modificare l’atto costitutivo per stabilire che un’assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni dell’ o 29 della direttiva 2014/59/UE o dell’ del regolamento (UE) 2021/23 e l’aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli della direttiva 2014/59/UE o all’ del regolamento (UE) 2021/23».
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