Art. 6

Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano

In vigore dal 16 dic 2020
Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano 1.   Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali e merci destinati al consumo umano solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito. 2.   Nel certificato di sostituzione l’autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l’identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita. 3.   Nel certificato di sostituzione l’autorità competente: a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale; b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale; c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES. 4.   Nel caso di ingresso nell’Unione di partite, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione può astenersi dal richiedere all’operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l’importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall’operatore responsabile della partita.
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Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/2235) — Testo vigente | Portale Normativo