Art. 4

Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano

In vigore dal 16 dic 2020
Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano 1.   I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all’interno dell’Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2. 2.   I certificati per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall’autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4. 3.   Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento. 4.   Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2235:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo