Art. 4
Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano
In vigore dal 16 dic 2020
Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano
1. I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all’interno dell’Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2.
2. I certificati per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall’autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4.
3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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