Art. 5
Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano
In vigore dal 16 dic 2020
Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano
1. Il veterinario ufficiale o il certificatore compila i certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano conformemente alle seguenti prescrizioni:
a)
il certificato deve recare la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
b)
se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;
c)
il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
i)
un unico foglio;
ii)
diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
iii)
una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
d)
se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale;
e)
nel caso di certificati per i movimenti di partite all’interno dell’Unione o tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell’Unione;
f)
nel caso di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite, il certificato deve essere presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
g)
il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente che lo rilascia;
h)
nel caso di certificati per l’ingresso nell’Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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