Art. 5
Misure di protezione del bilancio dell’Unione
In vigore dal 16 dic 2020
Misure di protezione del bilancio dell’Unione
1. Purché siano rispettate le condizioni di cui all’ del presente regolamento, possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure secondo la procedura di cui all’ del presente regolamento:
a)
quando la Commissione esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il destinatario è un soggetto pubblico:
i)
sospensione dei pagamenti o dell’esecuzione dell’impegno giuridico o risoluzione dell’impegno giuridico a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
ii)
divieto di assumere nuovi impegni giuridici;
iii)
sospensione totale o parziale dell’erogazione dei versamenti o rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione;
iv)
sospensione o riduzione del vantaggio economico nell’ambito di uno strumento garantito dal bilancio dell’Unione;
v)
divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione;
b)
quando la Commissione esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:
i)
sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o una modifica di detta sospensione;
ii)
sospensione degli impegni;
iii)
riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;
iv)
riduzione dei prefinanziamenti;
v)
interruzione dei termini di pagamento;
vi)
sospensione dei pagamenti.
2. Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti a norma del presente regolamento e della normativa settoriale o finanziaria applicabile. Nell’esecuzione dei fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati dalle misure adottate a norma del presente regolamento riferiscono alla Commissione in merito al rispetto di tali obblighi ogni tre mesi a decorrere dall’adozione di tali misure.
La Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell’Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria.
3. Le misure adottate sono proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni.
4. La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale internet. La Commissione fornisce altresì su detto sito web o portale internet gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari di informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari finali o beneficiari, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del presente paragrafo sono corredate della prova che il destinatario o beneficiario finale interessato ha presentato una denuncia formale alla pertinente autorità dello Stato membro interessato.
5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 63, dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.
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