Art. 7

Revoca delle misure

In vigore dal 16 dic 2020
Revoca delle misure 1.   In qualsiasi momento lo Stato membro interessato può adottare nuove misure correttive e presentare alla Commissione una notifica scritta comprensiva di elementi di prova per dimostrare che le condizioni di cui all’ non sono più soddisfatte. 2.   Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa e al più tardi un anno dopo l’adozione delle misure da parte del Consiglio, la Commissione riesamina la situazione nello Stato membro interessato, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati dallo Stato membro interessato, nonché dell’adeguatezza delle eventuali nuove misure correttive adottate dallo Stato membro interessato. Se ritiene che le condizioni di cui all’ non siano più soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa alla revoca delle misure adottate. Se ritiene che la situazione che ha portato all’adozione delle misure sia stata parzialmente risolta, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa all’adeguamento delle misure adottate. Se ritiene che la situazione che ha portato all’adozione delle misure non sia stata risolta, la Commissione indirizza allo Stato membro interessato una decisione motivata e ne informa il Consiglio. Quando lo Stato membro interessato presenta una notifica scritta ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta la sua proposta o adotta la sua decisione entro un mese dal ricevimento di tale notifica. Tale periodo può essere prorogato in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso la Commissione informa senza ritardo lo Stato membro interessato dei motivi della proroga. Si applica per analogia la procedura di cui all’, paragrafi 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, a seconda dei casi. 3.   Qualora siano revocate le misure relative alla sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o alle modifiche di detta sospensione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti nel bilancio dell’Unione fatto salvo l’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (18). Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l’anno n+2.
Storico versioni

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