Art. 3
Violazioni dei principi dello Stato di diritto
In vigore dal 16 dic 2020
Violazioni dei principi dello Stato di diritto
Ai fini del presente regolamento, possono essere indicativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto:
a)
le minacce all’indipendenza della magistratura;
b)
l’omessa prevenzione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro corretto funzionamento o il fatto di non garantire l’assenza di conflitti di interesse;
c)
la limitazione della disponibilità e dell’efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazioni del diritto.
Storico versioni
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