Art. 6

Controlli nei paesi terzi

In vigore dal 11 nov 2020
Controlli nei paesi terzi La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare rappresentanti della Commissione a svolgere, ove richiesto, controlli in tale paese terzo per verificare il rispetto dei requisiti o delle condizioni che costituiscono condizioni preliminari per il rilascio del certificato o di altri documenti ufficiali da presentare alle autorità doganali dell’Unione per l’immissione in libera pratica del prodotto nell’Unione. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
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