Art. 5
Documenti elettronici
In vigore dal 11 nov 2020
Documenti elettronici
Quando l’autorità competente di uno Stato membro riconosce che, per motivi di forza maggiore, il documento ufficiale richiesto non è disponibile:
a)
l’autorità competente di tale Stato membro può rilasciare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), a condizione che tale copia sia inviata tramite messaggio di posta elettronica da una casella appartenente all’autorità competente di tale Stato membro;
b)
l’autorità competente di uno Stato membro alla quale deve essere presentato il documento ufficiale richiesto può accettare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), accompagnata dall’impegno scritto dell’operatore a presentare il documento originale non appena possibile.
I requisiti più flessibili di cui al primo comma non esonerano le autorità doganali degli Stati membri dall’obbligo di dovuta diligenza. Esse devono avere la ragionevole certezza dell’autenticità e della validità dei documenti.
Storico versioni
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