Art. 4
Documenti giustificativi
In vigore dal 11 nov 2020
Documenti giustificativi
1. Quando l’allegato I richiede una prova di origine, gli operatori trasmettono alle autorità doganali dell’Unione un documento specifico contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti in questione. I documenti giustificativi richiesti sono indicati per ciascun contingente tariffario nell’allegato I.
2. Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Quando il contingente tariffario è stabilito come misura tariffaria preferenziale di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), la prova di origine è rilasciata o compilata conformemente alle norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64 di detto regolamento.
4. Quando è richiesto un certificato di autenticità, esso è conforme ai requisiti stabiliti al capo II e all’allegato II del presente regolamento.
5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante o all’importatore di fornire qualsiasi altra prova necessaria per comprovare l’origine dei prodotti conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell’accordo commerciale in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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