Art. 26
Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
In vigore dal 11 nov 2020
Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203
1. L’autorità emittente di cui all’:
a)
è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore;
b)
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’;
b)
il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dall’organismo o dagli organismi emittenti;
c)
le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’.
Storico versioni
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