Art. 26

Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203

In vigore dal 11 nov 2020
Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203 1.   L’autorità emittente di cui all’: a) è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore; b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità. 2.   Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’; b) il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dall’organismo o dagli organismi emittenti; c) le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’.
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Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203 (Art. 26 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo