Art. 25

Certificati di autenticità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203

In vigore dal 11 nov 2020
Certificati di autenticità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203 1.   Per beneficiare del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2201, occorre presentare alle autorità doganali dell’Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa. 2.   Il certificato di autenticità è redatto conformemente al modello che figura all’allegato II, parte G. 3.   A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’. 4.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’autorità emittente. 5.   Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’autorità emittente. 6.   Il timbro può essere sostituito da un emblema stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità. 7.   Il certificato di autenticità è valido tre mesi dalla data di rilascio.
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