Art. 4

Certificato ufficiale

In vigore dal 5 nov 2020
Certificato ufficiale Ciascuna partita di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano di cui all’ entra nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato conformemente al modello stabilito nell’allegato.
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