Art. 3
Equivalenza
In vigore dal 5 nov 2020
Equivalenza
Le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all’immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, per i quali i codici della nomenclatura combinata sono stati stabiliti nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
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