Art. 4
Certificato ufficiale
In vigore dal 5 nov 2020
Certificato ufficiale
Ciascuna partita di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano di cui all’ entra nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato conformemente al modello stabilito nell’allegato.
Storico versioni
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