Art. 5

Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica e con i regimi di ispezione

In vigore dal 14 ott 2020
Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica e con i regimi di ispezione 1.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono abbinare il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica o con il regime per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o con il loro sistema di audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE. 2.   Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l’abbinamento di tali sistemi, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato ogni volta che è necessario rilasciare un attestato di prestazione energetica o che si deve procedere ad un’ispezione o un audit; oppure possono decidere che l’abbinamento sia facoltativo, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo su richiesta dell’operatore economico. 3.   Gli Stati membri, se scelgono di abbinare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica, di ispezione o di audit energetico, possono avvalersi del sistema di controllo indipendente già in funzione per tale sistema.
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