Art. 4

Emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso

In vigore dal 14 ott 2020
Emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso 1.   Qualsiasi operatore economico può chiedere agli esperti di cui all’ una valutazione e un certificato relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dell’edificio o dell’unità immobiliare in questione. 2.   L’esperto verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte per valutare la predisposizione dell’edificio o dell’unità immobiliare all’intelligenza e per il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. 3.   Se del caso, al momento di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza, l’esperto può tener conto di altri indicatori regionali o nazionali e dei relativi metodi di valutazione. 4.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato. 5.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza comprende gli elementi elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155. 6.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è valido al massimo dieci anni. Tuttavia, in caso di modifica significativa in un edificio o un’unità immobiliare, tale da incidere sulla valutazione iniziale della predisposizione all’intelligenza, è raccomandato un nuovo certificato.
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