Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 ott 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2155.
Si applica inoltre la seguente definizione:
«modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza»: le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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