Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 ott 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2155. Si applica inoltre la seguente definizione: «modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza»: le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.
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