Art. 7

Monitoraggio e promozione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

In vigore dal 14 ott 2020
Monitoraggio e promozione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza 1.   Se gli Stati membri decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli esperti che operano nel territorio del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri comunicano alle autorità nazionali o, se del caso, regionali dei rispettivi Stati membri i dati sui certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza che rilasciano, conformemente all’allegato del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema trasmettono ogni anno alla Commissione il numero di certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza rilasciati sul loro territorio e le relative statistiche, secondo quanto stabilito nell’allegato del presente regolamento. 3.   Previa consultazione con gli Stati membri, con gli esperti e i portatori di interessi e sulla base dei dati forniti dagli esperti, la Commissione monitora la diffusione sul mercato del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza. 4.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono adottare misure supplementari per promuoverne l’adozione. Le misure possono essere definite e comunicate nel contesto delle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.
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