Art. 8

Esperti in materia di indicatori di predisposizione all’intelligenza

In vigore dal 14 ott 2020
Esperti in materia di indicatori di predisposizione all’intelligenza 1.   Gli Stati membri che decidono di attuare l’indicatore di predisposizione all’intelligenza assicurano che la valutazione della predisposizione all’intelligenza degli edifici o delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati. Gli esperti possono essere lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici o di imprese private. 2.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza stabiliscono le prescrizioni per la qualifica o l’accreditamento degli esperti in materia di indicatori di predisposizione all’intelligenza e provvedono a che siano inclusi criteri di competenza, anche nel settore delle TIC.
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