Art. 6

Carattere facoltativo del sistema

In vigore dal 14 ott 2020
Carattere facoltativo del sistema 1.   Il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza è un sistema comune facoltativo a livello di Unione. 2.   Gli Stati membri possono decidere se attuare l’indicatore di predisposizione all’intelligenza sul proprio territorio nazionale o su parti di esso. Possono altresì scegliere di applicare il sistema solo a determinate categorie di edifici. 3.   Gli Stati membri che attuano il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono scegliere di applicarlo su base volontaria o obbligatoria agli edifici o alle unità immobiliari sul loro territorio. 4.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza sul territorio nazionale, o su parti dello stesso, ne danno notifica alla Commissione prima dell’attuazione. 5.   Gli Stati membri possono decidere di modificare, adattare o porre fine all’attuazione del sistema in qualsiasi momento senza fornire giustificazioni. Essi informano la Commissione di qualsiasi decisione presa in tal senso.
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