Art. 4
Metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
In vigore dal 14 ott 2020
Metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. La metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza di un edificio o un’unità immobiliare si basa sull’esame dei servizi predisposti all’intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione, e di quelli che sono considerati importanti per tale edificio o unità immobiliare.
2. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all’intelligenza si basa sul quadro metodologico comune a livello di Unione di cui agli allegati da I a VI.
3. La metodologia di calcolo standard di cui agli allegati da I a VI può essere adattata in conformità all’allegato VII, in particolare inserendo un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell’ambito della certificazione della prestazione energetica.
4. La metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza è utilizzata conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualifica degli esperti.
Storico versioni
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