Art. 3
Indicatore di predisposizione all’intelligenza
In vigore dal 14 ott 2020
Indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza consente di valutare e comunicare la predisposizione all’intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare ai pianificatori e ai gestori di immobili.
2. Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l’uso. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
3. Esso include la valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza e una serie di punteggi che rispecchiano la predisposizione all’intelligenza degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi sulla base di funzionalità chiave, criteri d’impatto e ambiti tecnici predefiniti.
4. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza include, ove possibile, informazioni aggiuntive sull’inclusività e sulla connettività dell’edificio, sull’interoperabilità e sulla cibersicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati.
Storico versioni
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