Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 14 ott 2020
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo. La metodologia consiste nel calcolare i punteggi di predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all’intelligenza per ottenere la valutazione della predisposizione all’intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.
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