Art. 9

Sistema di controllo del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

In vigore dal 14 ott 2020
Sistema di controllo del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza 1.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza istituiscono un sistema di controllo indipendente per i certificati relativi agli indicatori di predisposizione all’intelligenza. Se del caso, tali Stati membri possono basarsi su sistemi di controllo indipendenti già in vigore, come quelli per i regimi di certificazione della prestazione energetica. 2.   Il sistema di controllo indipendente assicura la validità dei certificati relativi agli indicatori di predisposizione all’intelligenza rilasciati nel territorio dello Stato membro.
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