Art. 4

Organismo di regolamentazione

In vigore dal 7 ott 2020
Organismo di regolamentazione L’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE si applica alla riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, alla relativa rinuncia o al relativo rinvio, di cui all’ del presente regolamento e agli adeguamenti delle condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui all’ del presente regolamento, per quanto riguarda i criteri stabiliti agli del presente regolamento che si applicano ai gestori dell’infrastruttura.
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Organismo di regolamentazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/1429) — Testo vigente | Portale Normativo