Art. 3

Adeguamenti delle condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

In vigore dal 7 ott 2020
Adeguamenti delle condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria I gestori dell’infrastruttura modificano, ove opportuno e senza ritardo, il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE in modo da presentare le condizioni da essi applicate in considerazione delle misure adottate dallo Stato membro interessato conformemente all’ del presente regolamento.
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